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Delibera sulle condizioni e sulle modalità di trattamento di animali da compagnia

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 58 paragrafo 4 della Legge sulla protezione degli animali („Gazzetta ufficiale„ n.135/06, 37/13, 125/13 – Legge sull'attuazione delle ordinanze dell'Unione europea sulla protezione degli animali) e di quanto disposto dalla Legge sull'attività veterinaria („Gazzetta ufficiale„ n. 82/13), nonché nel rispetto dell'articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano („Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano, n. 02/09, 02/10 e 02/13), il Consiglio della Città di Vodnjan-Dignano alla sua IX riunione del 31 luglio 2014, ha emanato la seguente

D E L I B E R A

sulle condizioni e sulle modalità di trattamento di animali da compagnia

I           DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

            La presente Delibera disciplina le condizioni e le modalità nelle quali vanno tenuti gli animali da compagnia, le modalità di controllo della loro riproduzione, le condizioni e i modi in cui vanno tenuti legati i cani e le modalità d’azione nei casi di cani abbandonati o persi sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano (in seguito nel testo: Città).

Articolo 2

            Ai sensi della presente Delibera i singoli termini usati hanno il seguente significato:

1. animali da compagnia sono animali che l’uomo tiene con sé per compagnia, per protezione e per aiuto, oppure per interesse verso gli stessi,

2. è possessore di un animale da compagnia qualsiasi persona fisica o giuridica che in qualità di proprietario, fruitore o tutore risulti responsabile costantemente o temporaneamente della salute e del benessere di un animale da compagnia,

3. un cane non registrato è un cane di possessore noto o sconosciuto, non registrato ai sensi della legge sull’attività veterinaria,

4. un cane o un gatto randagio è un animale di possessore ignoto,

5. un animale abbandonato è un animale che il possessore ha abbandonato volontariamente,

6. un animale perso è un animale che si è allontanato dal possessore senza la volontà di quest’ultimo, che lo cerca.

Articolo 3

            La presente Delibera non trova applicazione per i cani da lavoro usati nell’attività di organi dell’amministrazione statale e di altre persone giuridiche, come nemmeno per i cani - guida di non vedenti.

  

II         CONDIZIONI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Articolo 4

            Il possessore di un animale da compagnia deve garantire le condizioni adatte al cane da compagnia, nel rispetto delle esigenze di quest’ultimo.

            Qualora si scegliesse come animale da compagnia una razza animale straniera, o protetta ai sensi di norme in materia, va risposto ai requisiti particolari di trattamento di tale tipo di animale.

Articolo 5

            Il possessore di un animale da compagnia ha l’obbligo di curarne la salute, l’alimentazione, la sistemazione e l’igiene e di comportarsi con esso nel rispetto delle disposizioni sull’attività veterinaria e sulla protezione degli animali.

Articolo 6

            Nel garantire le condizioni per tenere un animale da compagnia, il possessore dello stesso ha innanzitutto i seguenti doveri:

1. costruire e sottoporre a manutenzione una struttura adatta, rispettivamente un luogo in cui farlo abitare, nel rispetto delle esigenze della singola specie di animale,

2. garantire cibo adatto e acqua nelle quantità necessarie,

3. garantire lo spazio adatto nel rispetto delle esigenze e della razza animale scelta,

4. tutti i settori dello spazio devono essere raggiungibili al fine della manutenzione e della pulizia, per permettere di prendersi cura indisturbata dell’animale da compagnia,

5. garantire il movimento indisturbato all’animale da compagnia, nel rispetto delle sue esigenze e considerandone la razza,

6. rendere impossibile un’eventuale fuga dell’animale da compagnia,

7. garantire le cure veterinarie adatte, la protezione e la cura di animali ammalati, feriti o sfiniti e quando necessario, il dovuto sostegno all’atto del parto dello stesso animale da compagnia,

8. garantire il controllo dell’animale da compagnia, di regola almeno una volta al giorno, o più frequentemente se l’animale ha i cuccioli fino a 14 giorni d’età, oppure quanto l’animale sta partorendo.

            Nel garantire le misure ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il possessore dell’animale da compagnia ha l’obbligo di rispettare le disposizioni sulla protezione degli animali e sull’attività veterinaria.

Articolo 7

            Tenere animali da compagnia in uno stabile residenziale e nel circondario dello stesso, gli spostamenti di animali nelle parti comuni dello stabile e nel circondario, nonché l’obbligo di pulire le parti comuni dello stabile e del circondario sporcate dagli animali da compagnia, sono tutti aspetti che vanno concordati di comune accordo dai comproprietari dello stabile, nel rispetto delle norme sulla proprietà.

Articolo 8

            Il possessore di un animale da compagnia ha l’obbligo tenerlo in una villetta familiare o nel suo cortile, in maniera tale da rispettare i diritti dei proprietari degli immobili confinanti e nel rispetto delle disposizioni sulla proprietà.

Articolo 9

            Per motivi sanitari, igienici e di altra natura, è vietato fare entrare un animale da compagnia negli edifici a destinazione pubblica (sanitari, educativi, religiosi, culturali, sportivi e in altre strutture pubbliche), in negozi, al cimitero, al mercato, in parchi gioco per bambini ben curati, in campi sportivi e per la ricreazione, alle fiere e a comizi pubblici, sulle spiagge, nei bagni pubblici e in strutture simili.

            Fare entrare un animale da compagnia in alberghi, ristoranti e altri locali simili è permesso solo su autorizzazione del proprietario delle stesse strutture.

Articolo 10

            Nell’area centrale dell’abitato cittadino è vietato tenere i seguenti animali:

- animali appartenenti all’ordine dei Perissodattili (cavalli, asini, mule e muli, ecc.),

-  animali appartenenti al gruppo degli Ungulati (bovini, ovini, capre, maiali, ecc.),

- pollame (galline, tacchini, anatre, oche ed altri volatili allevati per le loro carni, o per le uova e altri tipi di prodotti),

- uccelli e animali selvatici.

            Per area centrale dell’abitato nella quale è proibito tenere gli animali elencati al paragrafo 1 del presente articolo, s’intende il nucleo storico degli abitati del comprensorio.

            Nelle zone non interessate dalle disposizioni del paragrafo precedente della presente Delibera, si possono tenere animali domestici se ciò avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e degli atti di legge vigenti i quali regolano le condizioni e le modalità di tenuta degli animali.

            Ricevendo denunce o per dovere d’ufficio, l’Assessorato può vietare di tenere animali domestici nelle zone in cui tenerli risulta contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

            Qualora gli animali di cui al punto 1 del presente articolo venissero tenuti in una zona in cui è vietato farlo, la guardia comunale emetterà un’ordinanza atta al loro allontanamento, specificando pure il termine di esecuzione.

Articolo 11

            I proprietari di animali da compagnia (gatti, cani e altri animali) hanno il dovere di ripulire l’area sporcata dai loro animali.

 

III        MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

 

Articolo 12

            Il possessore di un animale da compagnia ha l’obbligo di controllarne la riproduzione e di contrastarne la riproduzione non pianificata.

            All’atto della pianificazione della riproduzione di un animale da compagnia, il suo possessore ha l’obbligo di tener conto del numero di cuccioli dello stesso animale, in maniera tale da garantire le condizioni spaziali e di altro tipo nel rispetto delle disposizioni sulla tutela degli animali e della presente Delibera.

Articolo 13

            Il controllo della riproduzione di un animale da compagnia va attuato con misure preventive e con la sterilizzazione o la castrazione dell’animale.

Articolo 14

            Il possessore di un animale da compagnia risponde dei cuccioli del proprio animale.

            Il possessore di un animale da compagnia deve prendersi cura dei cuccioli dello stesso nel rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali.

            Qualora il possessore non volesse prendersi cura personalmente dei cuccioli dell’animale da compagnia, ha l’obbligo di coprire le spese per la loro cura.

 

IV        CONDIZIONI E MODALITÀ DI TENUTA DI CANI LEGATI

 

Articolo 15

            È permesso tenere un cane vaccinato, iscritto nel registro dei cani e dotato di chip (marchio) come da disposizioni sull’attività veterinaria.

            È proibito tenere cani non registrati e senza chip.

            Al possessore di cani non registrati e senza chip (marchio) è proibito portare gli stessi su area pubblica.

Articolo 16

            Un cane definito pericoloso o potenzialmente pericoloso può venire tenuto alle condizioni prescritte dal Regolamento sui cani pericolosi.

Articolo 17

            Nel cortile di pertinenza di villetta familiare, nell’orto o su terreni simili è permesso tenere il cane libero se il cortile o altro spazio utile è recintato, in maniera tale da non permettere al cane di uscire.

            Il possessore che tiene un cane sul terreno di pertinenza della casa o nell’orto non recintato e su terreni simili, ha l’obbligo di tenere il cane legato.

            Un possessore non deve legare il cane ad una catena più corta di tre metri o più corta di tre lunghezze del cane, misurandolo dalla cima della coda alla cima del muso, e nel determinare la lunghezza della catena deve usare la lunghezza che più si addice all’animale.

            Il possessore che tiene un cane nelle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha l’obbligo di esporre in luogo ben visibile la targa di avvertimento della presenza del cane, e di avere sempre il campanello ben funzionante sulla porta d’entrata nel cortile o nell’orto.

Articolo 18

            Il possessore di un cane che abbaia e ulula spesso e per lungo tempo, o che disturba la quiete pubblica ululando, ha l’obbligo di intraprendere subito le misure adatte ad evitare ulteriore disturbo della cittadinanza, oppure ha l’obbligo di spostarlo.

            Con sopralluogo del poliziotto della comunità e avendo ottenuto il parere di almeno tre vicini, verrà inoltrata denuncia per contravvenzione.

 

V         MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI ANIMALI ABBANDONATI  O PERSI

 

Articolo 19

            L’accalappiamento, il trasporto e la sistemazione di cani non registrati di possessori ignoti, di gatti randagi e di altri animali abbandonati o persi competono al rifugio per animali.

            L’accalappiamento, il trasporto e la sistemazione degli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo vanno eseguiti nel modo più adatto, usando l’attrezzatura idonea e senza maltrattamento alcuno, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali.

Articolo 20

            Il trattamento di cani non registrati di possessori sconosciuti, di gatti randagi e di altri animali abbandonati o persi sistemati in rifugi per gli animali (sistemazione degli animali, misure veterinario-sanitarie, ritrovamento del possessore degli animali o affidamento in adozione, tenuta della documentazione prescritta sugli animali, ecc.) viene attuato nel rispetto delle disposizioni sull’attività dei rifugi per animali.

Articolo 21

            Le spese di accalappiamento e di trasporto di cani non registrati di possessori ignoti, di gatti randagi e di animali abbandonati o persi, della loro sistemazione in rifugio per animali e quelle delle misure veterinarie e sanitarie alle quali sono stati sottoposti, vengono coperte dal possessore dell’animale se noto, o se la sua identità viene confermata successivamente; in caso contrario tali spese vengo coperte con i mezzi del bilancio cittadino, nel rispetto dei contratti stipulati in materia di attività veterinarie e igieniche e di affidamento della raccolta di prodotti accessori non nocivi dal territorio della Città.

Articolo 22

            Con contratto stipulato dalla Città e dal rifugio per animali vengono disciplinati i rapporti reciproci e l’altezza dell’indennizzo per le attività svolte dal rifugio per animali.

 

V         CONTROLLO

Articolo 23

            Il controllo compete al servizio d’ordine comunale, fatta eccezione nei casi in cui la legge o altra norma particolare prescriva che determinate azioni competano all’ispettorato veterinario, rispettivamente a quello preposto per il bestiame.

  

VI        SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI

Articolo 24

            Con un’ammenda in denaro del valore compreso tra le 5.000,00 e le 10.000,00 kune verrà punita la persona giuridica che agisca contrariamente alle disposizioni di cui all’articolo 18 della presente Delibera.

Con un’ammenda in denaro del valore compreso tra le 3.000,00 e le 5.000,00 kune verrà punita la persona fisica, l’artigiano o il libero professionista che nello svolgimento della propria attività avesse agito contrariamente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 18 della presente Delibera.

            Con un’ammenda in denaro del valore compreso tra le 600,00 e le 1.000,00 kune verrà punita anche il responsabile della persona giuridica nel caso agisse contrariamente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 18 della presente Delibera.

            Qualora venisse assodato un reato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Città emetterà obbligatoriamente attraverso il proprio Assessorato preposto, un ordine di trasgressione (ordine obbligatorio di trasgressione), con il quale oltre ad un’ammenda in denaro può anche fissare un importo forfettario per le spese di rilascio dello stesso ordine di trasgressione, del valore massimo di 100,00 kn.

Articolo 25

            Con un’ammenda in denaro compresa tra le 300,00 e le 500,00 kune verrà punita la persona fisica qualora agisse contrariamente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10,11,15 e 18 della presente Delibera.

            La guardia comunale può riscuotere l’ammenda dalla persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo l, sul luogo in cui è avvenuta la trasgressione, ed essa sarà di un importo compreso tra le 300,00 e le 500,00 kune.

            Qualora la persona fisica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pagasse l’ammenda in denaro sul luogo della trasgressione, può farlo entro il termine di 8 (otto) giorni a decorrere dalla data in cui ha commesso la trasgressione.

            In caso di mancato pagamento dell’ammenda in denaro entro il termine di cui al paragrafo precedente, la Città emetterà attraverso l’Assessorato preposto, un ordine di trasgressione obbligatorio, nel rispetto dell’articolo 25 della presente Delibera.

Articolo 26

            I mezzi incamerati con la riscossione delle ammende in denaro costituiscono un introito di Bilancio della Città di Vodnjan-Dignano.

Articolo 27

            La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione sul »Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano».

  

CLASSE: 021-05/14-01/04
N.PROT: 2168-04-02-14-9
Vodnjan-Dignano, lì 31 luglio 2014

 

   CONSIGLIO DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
Il presidente
prof. Corrado Ghiraldo

 

MOTIVAZIONE

1. FONDAMENTO GIURIDICO PER L’EMANAZIONE DELL’ATTO

Ai sensi della Legge sulla protezione degli animali („Gazzetta ufficiale„ n.135/06, 37/13, 125/13 – Legge sull’attuazione delle Ordinanze dell’Unione europea in materia di protezione degli animali) e delle disposizioni della Legge sull’attività veterinaria („Gazzetta ufficiale„ n. 82/13), viene prescritto a carico dell’autogoverno locale l’obbligo di emanazione di un atto generale sulle condizioni e sulle modalità in cui vanno tenuti gli animali da compagnia, sulle modalità di controllo della loro riproduzione, sulle condizioni e sulle modalità in cui vanno tenuti legati i cani e sulle modalità in cui si agisce con gli animali abbandonati o persi sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano.

2. STATO DI FATTO E MOTIVI ALLA BASE DELL’EMANAZIONE DELL’ATTO

La Città di Vodnjan-Dignano non ha una Delibera sulle condizioni e sulle modalità di tenuta di animali da compagnia, e sulle modalità di controllo della loro riproduzione, ma la questione è stata parzialmente risolta con la Delibera sull’ordine comunale. Con l’emanazione della presente Delibera vengono risolte totalmente e conformate alla Legge le questioni sulle condizioni e sulle modalità in cui vanno tenuti gli animali da compagnia, sulle modalità di controllo della loro riproduzione, sulle condizioni e sulle modalità in cui vanno tenuti legati i cani e sulle modalità in cui si agisce con gli animali abbandonati o persi sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano.

3. MEZZI FINANZIARI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELLA DELIBERA

Per l’attuazione della presente Delibera vanno garantiti i mezzi nel Bilancio 2014 della Città di Vodnjan-Dignano.